La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza del GIP di Torino e un ordine di sequestro emesso dal Pubblico Ministero, qualificandoli entrambi come 'provvedimento abnorme'. Il sequestro era stato eseguito su un immobile in base a una rogatoria internazionale il cui termine era già scaduto. Successivamente, il GIP, investito della richiesta di dissequestro, aveva dichiarato di non dover procedere, creando una stasi processuale. La Corte ha stabilito che sia l'atto del PM (emesso in carenza di potere) sia quello del GIP (che ha abdicato alla sua funzione giurisdizionale) erano abnormi, annullandoli entrambi e ordinando la cessazione della misura cautelare.
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