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Art. 72 quater Legge Fallimentare

13 provvedimenti

Leasing traslativo e fallimento: la Cassazione tutela l’equilibrio
Il Fallimento di un'azienda, in veste di utilizzatore, ha contestato la richiesta di una società di leasing di ammettere il suo credito nel passivo fallimentare. Il contratto di leasing traslativo era stato risolto prima della dichiarazione di fallimento. Il Tribunale aveva erroneamente applicato l'Art. 72-quater della Legge Fallimentare. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, ribadendo che per i contratti di leasing traslativo risolti prima del fallimento dell'utilizzatore si applica analogicamente l'Art. 1526 del Codice Civile. Questo principio mira a evitare arricchimenti ingiustificati del concedente, consentendo al giudice di ridurre le clausole penali eccessive e garantire un equo compenso.
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Data certa leasing: l’atto notarile salva il credito dal fallimento
Una società di leasing si è vista negare l'ammissione del proprio credito al passivo di un'azienda fallita perché il contratto non aveva una data certa anteriore al fallimento. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: la menzione del contratto di leasing all'interno di un atto pubblico di compravendita, redatto da un notaio, è sufficiente a conferire la prova della data certa del contratto di leasing. Questa circostanza lo rende opponibile alla procedura fallimentare. La Corte ha quindi dato ragione alla società creditrice, rinviando il caso al Tribunale per una nuova valutazione basata su questo principio.
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Leasing pre-fallimento: onere della prova del credito
Una società di leasing ha visto respingere la sua domanda di ammissione al passivo nel fallimento di un'azienda cliente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che in un caso di leasing pre-fallimento, spetta al creditore (la società di leasing) fornire la prova necessaria a quantificare il proprio credito, in particolare allegando elementi sul valore del bene recuperato. Senza questa prova, la domanda non può essere accolta.
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Leasing traslativo: penale e applicazione art. 1526 c.c.
Una società finanziaria ha impugnato il diniego di ammissione al passivo di un credito di oltre 174.000 euro, derivante dalla risoluzione di un contratto di leasing immobiliare. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che, in caso di leasing traslativo anteriore alla legge 124/2017, il giudice non può rigettare la richiesta per genericità della clausola penale, ma deve applicare l'art. 1526 c.c. procedendo alla stima del valore di mercato del bene al momento della restituzione per calcolare l'equo compenso e l'eventuale risarcimento.
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Leasing traslativo e fallimento: il calcolo del credito
La Corte di Cassazione chiarisce le modalità di calcolo del credito per la società concedente in caso di risoluzione di un contratto di leasing traslativo e successivo fallimento dell'utilizzatore. Per i contratti risolti prima della Legge 124/2017, si applica l'art. 1526 c.c., ma il giudice deve effettuare una valutazione analitica, comparando il credito residuo con il valore di mercato del bene restituito, non potendosi limitare a considerare i canoni già riscossi come equo compenso. Il decreto del tribunale è stato cassato per mancanza di motivazione su questo punto cruciale.
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Responsabilità liquidatori: il danno da ritardo fallimento
La Corte di Cassazione conferma la responsabilità dei liquidatori, sia di diritto che di fatto, per aver ritardato la dichiarazione di fallimento di una società. L'ordinanza chiarisce che il danno va calcolato con il criterio della 'differenza dei netti patrimoniali', confrontando il patrimonio sociale al momento in cui l'insolvenza era manifesta con quello alla data effettiva del fallimento. La sentenza sottolinea come tale ritardo colpevole costituisca un grave inadempimento che comporta l'obbligo di risarcire l'aggravamento del dissesto finanziario.
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Scissione societaria: reato di bancarotta e confini
La Corte di Cassazione ha confermato che una scissione societaria, pur essendo un'operazione formalmente lecita, può costituire bancarotta fraudolenta. Nel caso esaminato, un amministratore aveva trasferito beni di valore, tra cui auto di lusso, da una società in crisi a una nuova entità da lui controllata, per poi rivenderli e distrarre i fondi. La Corte ha ritenuto l'operazione finalizzata a depauperare il patrimonio a danno dei creditori. È stata invece dichiarata la prescrizione per il connesso reato di autoriciclaggio.
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Leasing traslativo: la Cassazione sulla penale
In un caso di risoluzione di un contratto di leasing traslativo per un'imbarcazione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'utilizzatore. La Corte ha confermato che la clausola penale, che prevede il pagamento dei canoni scaduti, di quelli a scadere e del prezzo di riscatto, non è nulla. Essa deve essere valutata dal giudice per verificarne l'eventuale eccessività. Il calcolo del danno deve mirare a ripristinare la posizione finanziaria del concedente, sottraendo dal totale dovuto il valore ricavato dalla vendita del bene, confermando così un principio di pieno ristoro del creditore.
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Clausola penale leasing: la Cassazione fa chiarezza
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26258/2024, si è pronunciata sulla validità della clausola penale leasing in un contratto risolto per inadempimento prima dell'entrata in vigore della Legge 124/2017. Il caso riguardava la richiesta di una curatela fallimentare di ridurre la penale. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che se il contratto prevede un meccanismo di 'patto di deduzione', che sconta dal credito del concedente il valore del bene recuperato, non si verifica un ingiustificato arricchimento. Di conseguenza, la clausola è valida e non necessita di riduzione giudiziale, poiché già riequilibra le posizioni delle parti.
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Leasing traslativo: le regole prima della riforma 2017
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20653/2024, ha stabilito che per i contratti di leasing traslativo risolti prima dell'entrata in vigore della Legge 124/2017, continua ad applicarsi in via analogica l'art. 1526 c.c. La società concedente è quindi tenuta a restituire i canoni riscossi, salvo il diritto a un equo compenso. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società di leasing e accolto quello incidentale del fallimento sulla liquidazione delle spese legali, ritenute inferiori ai minimi tariffari.
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Applicazione Legge Leasing: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7527/2024, ha stabilito che la disciplina introdotta dalla Legge n. 124/2017 si applica anche agli effetti non ancora esauriti dei contratti di leasing risolti prima della sua entrata in vigore. La Corte ha rigettato il ricorso di una società immobiliare, confermando la decisione dei giudici di merito. È stato chiarito che non si tratta di un'applicazione retroattiva della norma, bensì di un'interpretazione storico-evolutiva che tiene conto del nuovo 'tipo' negoziale introdotto dal legislatore, superando la precedente distinzione tra leasing di godimento e traslativo. I motivi relativi alla presunta eccessività della clausola penale sono stati dichiarati inammissibili.
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Clausola penale leasing: come si calcola il dovuto?
Una società e il suo fideiussore hanno contestato la risoluzione di un contratto di leasing traslativo per un'imbarcazione. La Corte d'Appello aveva respinto le loro richieste, citando un precedente giudicato. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, chiarendo che la clausola penale leasing richiede un completo ricalcolo del dare e avere, inclusa la detrazione del valore del bene. La Corte ha stabilito che la precedente sentenza sui canoni non pagati non impedisce una nuova azione per determinare il saldo finale. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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Risoluzione leasing: Cassazione su contratti ante 2017
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di due garanti in un caso di risoluzione leasing. La Corte conferma che per i contratti risolti prima della Legge 124/2017, le parti possono definire contrattualmente le conseguenze dello scioglimento, derogando all'art. 1526 c.c. La decisione si allinea ai principi delle Sezioni Unite, sottolineando l'importanza dell'autonomia contrattuale e dei requisiti di specificità del ricorso.
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