Un contribuente impugna degli avvisi di pagamento sostenendo la mancata notifica delle cartelle esattoriali. In appello, l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della riscossione ottengono due sentenze opposte sulla stessa questione. La Corte di Cassazione interviene per chiarire i limiti soggettivi dell'efficacia del giudicato, stabilendo che la sentenza favorevole all'Agente della riscossione non si estende all'Ente impositore, data la loro distinta personalità giuridica. Tuttavia, la Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia su un altro punto, affermando che la semplice richiesta di esibire documenti in originale non costituisce una valida contestazione delle copie prodotte in giudizio.
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