Una società ha impugnato una cartella di pagamento per la tassa rifiuti (TARSU), sostenendo la sua nullità per mancata ricezione di un avviso di accertamento preventivo e rivendicando il diritto all'esenzione per le aree destinate alla produzione di rifiuti speciali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che in caso di omessa dichiarazione TARSU, il contribuente perde il diritto a far valere in giudizio eventuali esenzioni. Inoltre, ha confermato che il Comune può emettere direttamente una cartella di pagamento per le annualità successive se si basa su un precedente accertamento divenuto definitivo, senza la necessità di un nuovo avviso.
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