Una società, dopo aver ottenuto in appello un risarcimento danni, aveva presentato ricorso in Cassazione. Prima dell'udienza, tuttavia, ha presentato una rinuncia al ricorso, che è stata accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione, di conseguenza, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, specificando che in questi casi non si provvede alla condanna alle spese e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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