Una società, a seguito di una fusione, ha impugnato la notifica di una cartella esattoriale, lamentando vizi procedurali e l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che specifici motivi di nullità non possono essere sollevati per la prima volta in appello se inizialmente si è contestata solo genericamente la mancata notifica. Ha inoltre confermato che l'agente della riscossione del territorio del debitore originario può legittimamente notificare la cartella alla società incorporante, poiché la delega ad altro agente è una facoltà, non un obbligo.
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