La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un soggetto coinvolto in attività di scommesse clandestine, focalizzandosi sulla corretta applicazione della aggravante gioco d'azzardo prevista dall'articolo 719 del codice penale. Il ricorrente contestava la rilevanza economica delle somme rinvenute, sostenendo che la sua quota individuale non fosse tale da giustificare l'aggravamento della pena. I giudici hanno invece stabilito che, per determinare la rilevanza delle poste, occorre considerare la somma complessiva impegnata da tutti i giocatori presenti al tavolo, che nel caso specifico ammontava a oltre seimila euro. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché riproponeva questioni di fatto già risolte nei gradi precedenti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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