Un cittadino straniero, sottoposto a procedimento di consegna verso l'estero, si rendeva irreperibile rendendo necessaria una misura cautelare. I suoi ricorsi contro l'arresto venivano respinti con condanna al pagamento delle spese. Successivamente, dopo il suo arresto in uno Stato terzo, lo Stato richiedente ritirava la domanda, determinando la chiusura del procedimento penale. L'interessato chiedeva quindi al Giudice dell'esecuzione l'annullamento delle cartelle esattoriali e la prescrizione dei debiti. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta. In tema di spese processuali e revoca dell'estradizione, le condanne pecuniarie nate da ricorsi autonomi persi restano valide se la revoca deriva dal venir meno dell'interesse estero e non da un errore giudiziario. La prescrizione delle spese deve essere discussa davanti al giudice civile.
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