La Corte di Cassazione ha confermato l'estradizione per l'estero di un cittadino italiano verso la Svizzera, accusato di concorso in rapina aggravata. Il ricorrente contestava la propria identificazione, ritenendo insufficienti gli elementi raccolti. I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che, ai fini dell'estradizione, l'identificazione è valida se l'estradando coincide con il destinatario del provvedimento restrittivo straniero. Nel caso specifico, l'identità è stata accertata in modo inequivocabile tramite l'esame del DNA e il confronto delle immagini di videosorveglianza. La Corte ha inoltre chiarito che il giudice italiano deve verificare la sussistenza di indizi di colpevolezza e l'assenza di prove evidenti di innocenza, senza dover svolgere un processo completo. Il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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