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Art. 70 Legge Fallimentare

8 provvedimenti

Revocatoria Rimesse Bancarie: Saldo Attivo Salva la Banca
La Corte di Cassazione affronta un caso di revocatoria rimesse bancarie. Un'azienda in amministrazione straordinaria aveva chiesto alla banca la restituzione di due versamenti, sostenendo che avessero ridotto il suo debito a danno degli altri creditori. La Banca si è difesa affermando che i versamenti erano avvenuti su un conto con saldo positivo. La Corte ha dato ragione alla Banca, stabilendo un principio fondamentale: una rimessa è revocabile solo se ha funzione 'solutoria', cioè se serve a pagare un debito esistente su un conto scoperto. Un versamento su un conto attivo non è un pagamento e, quindi, non può essere revocato. La sentenza precedente è stata annullata.
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Revocatoria rimesse bancarie: Banca perde e restituisce 1,5 mln
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una banca a restituire oltre 1,5 milioni di euro a un fallimento. La vicenda riguarda la revocatoria fallimentare rimesse bancarie effettuate da una società, poi fallita, per ridurre il proprio debito. La banca sosteneva che un'importante rimessa fosse un'operazione 'bilanciata', e quindi non revocabile. Tuttavia, i giudici hanno respinto questa tesi, sottolineando che la banca non ha fornito la prova di un accordo specifico che destinasse quella somma a uno scopo diverso dalla semplice riduzione del debito. La Corte ha quindi dichiarato inefficaci i versamenti, stabilendo la restituzione delle somme alla massa dei creditori.
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Revocatoria pagamenti intermediario: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10719/2024, ha chiarito la disciplina della revocatoria pagamenti intermediario in ambito fallimentare. La Corte ha stabilito che i pagamenti effettuati a un'agenzia marittima, a titolo di rimborso per spese anticipate e compenso per servizi, sono soggetti a revocatoria ordinaria e non beneficiano dell'esenzione prevista per gli intermediari specializzati. La distinzione fondamentale risiede nella natura del versamento: se si tratta di un rimborso di un debito preesistente dell'intermediario, la revocatoria è ammissibile; se invece è la costituzione di una provvista per futuri pagamenti a terzi, l'azione va rivolta al destinatario finale. In questo caso, i pagamenti sono stati qualificati come solutori di un debito diretto verso l'agenzia, rendendola il soggetto passivo corretto dell'azione revocatoria.
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Scientia decoctionis: la prova in Cassazione
Una società cooperativa in liquidazione ha agito in revocatoria contro un fornitore per pagamenti ricevuti nel 'periodo sospetto'. La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda per mancanza di prova della 'scientia decoctionis', ovvero la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, rigettando il ricorso della società. La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione sulla sussistenza della scientia decoctionis costituisce un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, e ha dichiarato inammissibili o infondati i numerosi motivi procedurali sollevati.
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Scientia decoctionis: prova e valutazione in Cassazione
Una società di navigazione in amministrazione straordinaria agiva in revocatoria contro un istituto di credito per pagamenti ricevuti prima dell'insolvenza. La Corte d'Appello rigettava la domanda per assenza di prova della scientia decoctionis, cioè della consapevolezza dello stato di insolvenza da parte della banca. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che non è possibile, in sede di legittimità, richiedere una nuova valutazione dei fatti o degli elementi presuntivi già esaminati dal giudice di merito. La decisione sottolinea la distinzione tra un errore di diritto e una diversa interpretazione delle prove, che non può essere oggetto di ricorso in Cassazione.
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Scientia decoctionis: prova e indizi bancari
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello che riteneva un istituto di credito a conoscenza dello stato di insolvenza (scientia decoctionis) di una società cooperativa. La prova è stata raggiunta tramite una serie di indizi, tra cui le segnalazioni in Centrale Rischi, l'andamento anomalo dei conti correnti e il mancato incasso di effetti. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della banca, ribadendo che la valutazione di tali elementi indiziari costituisce un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se logicamente motivato. Di conseguenza, è stata confermata la revoca dei pagamenti effettuati dalla società a favore della banca per oltre un milione di euro.
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Revocatoria pagamenti terzo: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una procedura fallimentare che chiedeva la revocatoria di alcuni pagamenti eseguiti in favore di una banca. Il punto centrale della decisione riguarda la natura di tali versamenti: non provenivano dalla società fallita, ma da terzi debitori in virtù di una precedente cessione di credito. La Corte ha stabilito che, in questi casi, l'atto potenzialmente revocabile è la cessione del credito stessa, non i singoli pagamenti successivi. Poiché il ricorso non ha contestato la 'ratio decidendi' della sentenza d'appello su questo specifico punto, è stato giudicato inammissibile per carenza di critica specifica.
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Legittimazione curatore fallimentare e art. 2497 c.c.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15196/2024, ha stabilito importanti principi in materia di responsabilità da direzione e coordinamento di società. Il caso riguardava la richiesta di risarcimento del fallimento di una S.r.l. nei confronti di un'altra società e del suo amministratore, che esercitava un'influenza dominante su entrambe. La Corte ha chiarito che la legittimazione del curatore fallimentare ad agire ai sensi dell'art. 2497 c.c. è limitata alla sola azione dei creditori e non si estende a quella della società fallita. Inoltre, ha qualificato l'azione per la restituzione dei finanziamenti anomali (art. 2467 c.c.) come una revocatoria speciale, esperibile solo per i rimborsi avvenuti nell'anno anteriore al fallimento, rigettando la tesi dell'indebito oggettivo per pagamenti anteriori.
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