Un lavoratore addetto alla raccolta rifiuti viene licenziato per negligenza. La Corte d'Appello ritiene il licenziamento sproporzionato, condannando l'azienda a un'indennità. La Corte di Cassazione, con ordinanza 15357/2025, ha rigettato sia il ricorso del lavoratore, che invocava una tutela maggiore basata sul CCNL, sia quello dell'azienda, che contestava la valutazione di non gravità della condotta. La Corte ha chiarito che le previsioni del CCNL sul licenziamento per giustificato motivo soggettivo non sono un elenco tassativo e il giudice può valutare autonomamente la gravità dei fatti, ampliando e non limitando le ipotesi di recesso.
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