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Art. 7 Regolamento (UE) n. 1215/2012

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Clausola Ex Works e giurisdizione: vendita all’estero
Una società produttrice italiana ha venduto una fornitura di acqua minerale a un acquirente francese, inserendo negli ordini e nelle fatture la condizione commerciale 'Franco Fabbrica'. A causa del mancato pagamento del corrispettivo, la fornitrice ha avviato un'azione legale in Italia per ottenere il recupero del credito. I giudici territoriali hanno tuttavia negato la competenza dei tribunali italiani, ritenendo che il patto contrattuale non indicasse chiaramente il luogo di consegna idoneo a radicare la causa in Italia. La Suprema Corte ha affrontato il problema del legame tra la clausola Ex Works e giurisdizione internazionale. La Sezione Semplice ha rilevato un dubbio interpretativo sui precedenti e ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l'assegnazione della controversia alle Sezioni Unite, al fine di chiarire definitivamente se la clausola determini anche il giudice competente.
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Giurisdizione contratti consumatori: sconfitta per l’agenzia
Un'agenzia immobiliare italiana ha promosso una causa per ottenere il pagamento delle provvigioni per la vendita di un immobile situato in Italia. La società aveva pubblicizzato l'immobile su portali tedeschi e sul proprio sito tradotto in lingua tedesca. Il Venditore e L'Acquirente, entrambi residenti in Germania, si sono opposti contestando la competenza dei giudici italiani. La Corte di Cassazione ha stabilito che la giurisdizione contratti consumatori spetta ai giudici dello Stato di residenza dei clienti. Essendo l'attività pubblicitaria espressamente diretta verso il pubblico estero mediante annunci e contatti dedicati, il mediatore deve fare causa in Germania. Il ricorso dell'agenzia immobiliare è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
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Vendita internazionale di merci: il giudice competente
Una società venditrice italiana ha richiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Roma contro un'azienda acquirente spagnola per il mancato pagamento di una fornitura di calzature. La società acquirente ha contestato la decisione, sollevando il difetto di giurisdizione del giudice italiano. L'acquirente ha sostenuto che, trattandosi di un rapporto transfrontaliero, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui le merci sono state consegnate, ossia in Spagna. La venditrice ha replicato che la fornitura prevedeva la consegna franco fabbrica in Italia. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il ricorso dell'azienda spagnola, stabilendo che nella vendita internazionale di merci la controversia appartiene al giudice del Paese di destinazione finale dei beni qualora manchi una specifica clausola contrattuale scritta che fissi la consegna in territorio italiano.
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Proroga della giurisdizione: decide il giudice estero scelto
Un fornitore italiano ha citato in giudizio un acquirente tedesco davanti al tribunale italiano per il pagamento di forniture e il risarcimento dei danni. L'acquirente si è opposto eccependo il difetto di giurisdizione in forza di una clausola inserita nelle proprie condizioni generali di vendita, allegate agli ordini di acquisto. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato ragione all'acquirente tedesco. La Suprema Corte ha affermato che la proroga della giurisdizione in favore di un giudice straniero è valida se espressamente richiamata negli ordini recepiti dal fornitore prima della conclusione dell'accordo. La causa deve quindi proseguire dinanzi al tribunale tedesco.
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Contraffazione di marchi: la giurisdizione resta in Italia
Un'azienda italiana produttrice di liquori ha citato in giudizio diverse società estere dinanzi al Tribunale di Milano per la presunta contraffazione di marchi registrati legati alla forma distintiva della propria bottiglia. Le società estere hanno eccepito il difetto di giurisdizione italiana, affermando di non operare in Italia e di non aver venduto direttamente il prodotto sul territorio nazionale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato l'eccezione, confermando la giurisdizione del giudice italiano. La Corte ha chiarito che la fabbricazione materiale del prodotto era stata commissionata a un'impresa situata in Italia e che la promozione sul web dei prodotti era potenzialmente destinata anche ai consumatori italiani. Di conseguenza, il processo contro le società straniere proseguirà dinanzi al giudice milanese.
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Compensazione pecuniaria per volo in ritardo: decide Civitavecchia
Una passeggera ha richiesto la compensazione pecuniaria per volo in ritardo a una compagnia aerea per la tratta Roma Fiumicino-Lisbona-Brasile. Il vettore ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice originario. La Corte di Cassazione ha chiarito che l'errore della parte nell'indicare la norma sulla competenza non rileva, poiché il giudice applica d'ufficio la legge corretta. Trattandosi di un volo decollato da Fiumicino, la Corte ha stabilito che la competenza territoriale spetta al Giudice di Pace di Civitavecchia e non a quello di Roma, rigettando il ricorso della passeggera ma correggendo l'indicazione del foro competente.
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Giurisdizione contratti finanziari: fondi esteri, decide l’Italia
Gli Investitori e la loro Società Fiduciaria hanno investito 25 milioni di euro in un fondo estero. Dopo il crollo del fondo, hanno chiesto il risarcimento dei danni a una Banca Irlandese incaricata di calcolare il valore delle quote. La banca ha contestato la giurisdizione contratti finanziari del giudice italiano, sostenendo che la causa andasse discussa in Irlanda. La Corte di Cassazione ha invece confermato la competenza del giudice italiano. Poiché l'investimento e il bonifico di pagamento sono avvenuti in Italia, il danno si è verificato sul territorio nazionale.
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Difetto di giurisdizione: design italiano giudicato in Italia, ma illecito in Germania
Un'azienda italiana produttrice di rubinetti cita in giudizio in Italia una concorrente tedesca, titolare di un disegno registrato. La controversia nasce da una diffida inviata dall'azienda tedesca a un distributore in Germania. L'azienda italiana chiede di accertare la nullità della porzione italiana del disegno e l'insussistenza della contraffazione e della concorrenza sleale. La Corte di Cassazione, decidendo sulla questione, sancisce un parziale difetto di giurisdizione. Stabilisce che il giudice italiano è competente solo a decidere sulla validità del disegno per il territorio italiano. Per tutte le altre questioni, relative a presunti illeciti avvenuti in Germania, la giurisdizione spetta ai tribunali tedeschi, poiché è lì che si è verificato l'evento dannoso.
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Giurisdizione internazionale: dove fare causa?
Una società italiana ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro una società statunitense per il mancato pagamento di lavori di posa marmi eseguiti in un cantiere a New York. La società estera ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il ricorso, stabilendo che la giurisdizione internazionale per le prestazioni di servizi si determina in base al luogo di esecuzione della prestazione caratterizzante (New York) e non al luogo del pagamento, superando i vecchi criteri interpretativi.
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Proroga competenza: la clausola prevalente vince
La Corte di Cassazione ha stabilito la giurisdizione del giudice italiano in una controversia commerciale internazionale. Il caso riguardava un fornitore italiano e un gruppo manifatturiero estero. La decisione si è basata sull'analisi della gerarchia dei documenti contrattuali, che davano prevalenza all'offerta del fornitore, contenente la clausola di proroga della competenza a favore del foro italiano, rispetto alle condizioni generali di acquisto del cliente, che indicavano un foro estero. La Corte ha chiarito che, in presenza di un ordine di priorità documentale concordato, la clausola contenuta nel documento sovraordinato è quella efficace.
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