Un docente assunto con contratti a termine fino al 30 giugno ha richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute. Il Tribunale ha dedotto dall'importo i giorni di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua), ritenendo che il docente potesse fruirne. La Corte d'Appello ha sollevato rinvio pregiudiziale. La Corte di Cassazione ha stabilito che per i giorni di sospensione delle lezioni previsti dai calendari regionali, la fruizione delle ferie è consentita direttamente dalla legge. Pertanto, per tali periodi, le ferie si considerano fruibili senza necessità di un invito formale del dirigente scolastico. Di conseguenza, l'indennità spetta solo per la differenza rispetto ai giorni di sospensione in cui il docente avrebbe potuto riposare ma non lo ha fatto. Per il periodo successivo alla fine delle lezioni (fino al 30 giugno), invece, l'invito formale resta obbligatorio.
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