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Art. 7 l.n. 300/70

8 provvedimenti

Diritto di sciopero: limiti e requisiti collettivi
Alcuni dipendenti di una società concessionaria autostradale sono stati sanzionati per assenza ingiustificata dopo aver interrotto il lavoro senza una proclamazione formale. La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione, stabilendo che per esercitare il diritto di sciopero è indispensabile una deliberazione collettiva, anche se non sindacale. Un'astensione decisa individualmente non costituisce sciopero legittimo.
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Sanzione disciplinare: no indennizzo se i fatti restano
Un dipendente di un'azienda di trasporti, sospeso e sanzionato per gravi irregolarità, ha chiesto un risarcimento dopo essere stato assolto in sede penale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della sanzione disciplinare. La Corte ha stabilito che l'assoluzione penale non cancella la rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, se questi sono provati, escludendo così il diritto a un indennizzo per la sospensione subita.
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Contestazione disciplinare: limiti e reintegra
La Corte di Cassazione conferma l'annullamento di un licenziamento per assenza ingiustificata. Poiché la contestazione disciplinare iniziale non menzionava l'insubordinazione e il codice aziendale prevedeva una sanzione conservativa per il fatto provato (assenza di due ore), il licenziamento è stato ritenuto illegittimo, con conseguente ordine di reintegrazione della lavoratrice.
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Sanzione disciplinare: l’accordo non si riapre
Un dipendente pubblico, inizialmente licenziato per false attestazioni di presenza, accetta in sede di conciliazione giudiziale una sanzione disciplinare ridotta a sei mesi di sospensione. Successivamente assolto in sede penale, chiede la revoca della sanzione. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'accordo di conciliazione è tombale e non può essere riaperto, poiché la condotta disciplinare concordata era diversa e autonoma rispetto al reato per cui è intervenuta l'assoluzione.
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Licenziamento per giusta causa: ricorso inammissibile
Una dirigente impugna il proprio licenziamento per giusta causa, motivato da gravi negligenze nella gestione finanziaria. Dopo la conferma della legittimità del licenziamento sia in primo grado che in appello, la lavoratrice ricorre in Cassazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo che non può riesaminare i fatti quando le due sentenze precedenti sono conformi ('doppia conforme') e il ricorso si limita a proporre una diversa valutazione delle prove.
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Contestazione disciplinare tardiva: quando è lecita?
Un'azienda ha sanzionato un dipendente per negligenza nel rimborso di titoli contraffatti. L'impiegato ha impugnato la sanzione, sostenendo che si trattasse di una contestazione disciplinare tardiva. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della sanzione, chiarendo che il ritardo era giustificato dalla necessità di svolgere una complessa indagine interna. La Corte ha inoltre ribadito che il controllo diligente sui titoli è un dovere fondamentale della mansione, che non richiede una specifica previsione nel codice disciplinare.
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Licenziamento per giusta causa: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa di un dipendente bancario accusato di aver effettuato operazioni illecite ai danni di alcuni clienti. La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso del lavoratore, validando la procedura disciplinare seguita dalla banca, la condanna al risarcimento e l'obbligo di manleva. La sentenza sottolinea che la complessità delle indagini interne può giustificare un ritardo nella contestazione disciplinare.
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Chat privata: licenziamento illegittimo secondo Cassazione
Un lavoratore è stato licenziato dopo che la sua azienda ha scoperto messaggi vocali con contenuti offensivi inviati in una chat privata tra colleghi. La Corte di Cassazione ha confermato che il licenziamento è illegittimo. La sentenza stabilisce che le conversazioni in una chat chiusa sono protette dalla segretezza della corrispondenza garantita dalla Costituzione. Di conseguenza, il loro contenuto non può costituire una giusta causa di licenziamento, anche se un partecipante alla chat li rivela al datore di lavoro, poiché il potere disciplinare dell'azienda non può invadere la sfera privata del dipendente.
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