L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un atto di recupero crediti a un contribuente, contestando l'inesistenza di crediti IVA utilizzati in compensazione. Il contribuente ha impugnato l'atto contestando la validità della firma del funzionario delegato e l'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. I giudici di merito hanno respinto i ricorsi con motivazioni sintetiche. La Corte di Cassazione ha ribaltato l'esito della controversia, accogliendo i motivi difensivi. I giudici di legittimità hanno stabilito che, in materia di tributi armonizzati come l'IVA, l'ufficio impositivo deve sempre garantire il confronto preventivo anche nelle verifiche a tavolino, qualora il contribuente esponga ragioni difensive concrete e documenti contabili non pretestuosi. Inoltre, la delega di firma deve rispettare i limiti temporali previsti.
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