Un cittadino subiva una condanna in primo grado per reati edilizi, con conseguente ordine di abbattimento del manufatto abusivo. Nei gradi successivi, il giudice d'appello dichiarava estinto il reato per intervenuta prescrizione, ma ometteva di cancellare la sanzione ripristinatoria. L'interessato ha quindi fatto ricorso alla Corte di Cassazione lamentando la mancata revoca ordine di demolizione. I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso, ribadendo che l'ordine penale di demolizione rappresenta una misura accessoria strettamente legata all'accertamento di colpevolezza e a una sentenza di condanna. Venuta meno la condanna per decorso del tempo, il giudice penale perde il potere di imporre la demolizione, che spetta eventualmente solo all'autorità amministrativa. La Corte ha pertanto annullato la decisione impugnata ed eliminato l'ordine.
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