La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Ente Comunale contro l'annullamento di alcuni avvisi di accertamento ICI per aree ritenute edificabili. Il giudice di appello aveva annullato le pretese basandosi su tre ragioni autonome: l'inedificabilità dei terreni dopo l'annullamento del piano regolatore, la decadenza del potere impositivo per un'annualità e il difetto di motivazione degli atti impositivi. L'Ente Comunale ha impugnato la decisione contestando solo la natura dei terreni, senza censurare adeguatamente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. La Suprema Corte ha ribadito che, quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, l'omessa impugnazione anche di una sola di esse rende l'intero ricorso inammissibile, poiché la ragione non contestata è sufficiente a mantenere in vita la decisione. Il Comune perde la causa e deve pagare le spese.
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