Una società manifatturiera ha ricevuto una cartella di pagamento per oltre 190.000 euro. Dopo il rigetto in primo grado, il suo appello è stato dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale perché ritenuto troppo generico. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 29251/2023, ha confermato la decisione, sottolineando che un appello tributario generico, che non contesta specificamente le motivazioni della sentenza precedente, è inammissibile. La Corte ha rigettato il ricorso della società, condannandola al pagamento delle spese.
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