La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1148/2025, chiarisce l'ambito di applicazione del nuovo art. 21-bis D.Lgs. 74/2000. Il caso riguarda una società accusata di operazioni oggettivamente inesistenti. I giudici di merito avevano annullato gli avvisi di accertamento basandosi su una sentenza penale di assoluzione "perché il fatto non sussiste". La Cassazione ha cassato la decisione, specificando che l'efficacia della sentenza penale nel processo tributario è limitata alle sentenze dibattimentali irrevocabili. Una sentenza emessa dal GIP in udienza preliminare, come nel caso di specie, non è vincolante per il giudice tributario, che deve condurre una valutazione autonoma delle prove.
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