Una società di trasporti ha interrotto il pagamento di un contributo regionale integrativo ai suoi dipendenti dopo la cessazione dei finanziamenti regionali. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale contributo non era un elemento fisso della retribuzione, ma una somma condizionata sia alla disponibilità dei fondi regionali sia al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività. Di conseguenza, ha respinto sia il ricorso dei lavoratori, che ne chiedevano il pagamento, sia quello dell'azienda, che chiedeva la restituzione delle somme già versate in esecuzione di una precedente sentenza, a causa della mancata prova dell'effettivo pagamento.
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