La sentenza Cass. Civ., Sez. 5, n. 34581 del 30/12/2019 analizza la responsabilità dell'importatore nel pagamento del dazio antidumping. Una società aveva importato merce dalla Cina, dichiarata con un certo codice doganale. L'Agenzia delle Dogane, dopo un'analisi, ha riclassificato la merce, applicando un pesante dazio antidumping supplementare. La Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che la valutazione sulla natura della merce è un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità e che l'importatore è il debitore principale dell'obbligazione doganale, in solido con il suo rappresentante indiretto, senza che la buona fede possa esimerlo dal pagamento.
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