La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un appello penale a causa del mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio insieme all'atto di impugnazione. La sentenza chiarisce che tale requisito, previsto dalla Riforma Cartabia per gli atti depositati fino al 24 agosto 2024, è tassativo e non sanabile, anche se l'imputato è stato poi regolarmente notificato. La decisione sottolinea il rigore formale richiesto per l'impugnazione, rendendo irrilevante il raggiungimento dello scopo della norma in caso di inosservanza.
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