La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice dell'esecuzione non può disporre la revoca della condizione sospensione pena di sua iniziativa (d'ufficio). Anche se la condizione, come la restituzione di somme, non è quantificata in sentenza, il giudice deve usare i suoi poteri istruttori per determinarla, non revocarla. Un provvedimento viziato nella fase di cognizione, se non impugnato, diventa definitivo e non può essere modificato in sede esecutiva.
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