La Cassazione ha stabilito che, nel processo tributario, la riproposizione dei motivi di primo grado non rende l'appello automaticamente inammissibile. Se l'atto critica la sentenza nel suo complesso, manifestando la volontà di contestarla, il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto, data la natura pienamente devolutiva del giudizio.
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