Due società subappaltatrici, inizialmente ammesse al 'Fondo Salva Opere', vengono escluse dal Ministero perché ritenute già soddisfatte tramite l'assegnazione di azioni dell'appaltatore principale in crisi. Le società contestano la decisione, sostenendo che spetti al giudice amministrativo valutarla. La Corte di Cassazione, invece, stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario. Il principio sancito è chiaro: quando la Pubblica Amministrazione non esercita un potere di scelta, ma si limita a verificare l'esistenza di requisiti oggettivi previsti dalla legge (come un credito non pagato), la posizione del privato è un diritto soggettivo. Di conseguenza, la competenza a decidere la controversia appartiene al giudice ordinario.
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