Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da un detenuto contro il diniego parziale della liberazione anticipata, motivato da violazioni degli arresti domiciliari. Il detenuto ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la mancata notifica del provvedimento al proprio difensore e negando la genericità del suo reclamo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reclamo deve contenere motivi specifici e dettagliati, non semplici affermazioni generiche. Inoltre, sebbene la notifica al difensore sia obbligatoria, nel caso specifico l'avvocato aveva partecipato all'udienza prendendo piena conoscenza dell'atto, senza proporre un ricorso autonomo o chiedere un rinvio per integrare i motivi. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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