Una società creditrice si è vista revocare un'ipoteca iscritta su beni di un'azienda poi finita in amministrazione straordinaria. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20536/2024, ha confermato la decisione, stabilendo che il principio di consecuzione tra procedure si applica anche in questo caso. Il periodo sospetto per la revoca degli atti pregiudizievoli va quindi calcolato a ritroso dalla data della domanda di concordato preventivo, anche se questa è stata poi abbandonata, e non dall'avvio della successiva amministrazione straordinaria.
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