Un contribuente avviava un giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle spese legali liquidate in una precedente sentenza, con provvedimento di distrazione a favore del proprio avvocato. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente. Il principio affermato è che, in caso di distrazione spese legali, l'unico soggetto legittimato ad agire per il recupero coattivo del credito è l'avvocato distrattario, non la parte assistita. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio.
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