La Corte di Cassazione ha confermato l'inefficacia di una cessione di credito effettuata da una società, poi fallita, a favore di un suo fornitore. Il Fallimento ha promosso un'azione di revocatoria fallimentare per recuperare la somma. La Suprema Corte ha stabilito che, in presenza di più procedure consecutive nate dallo stesso stato di insolvenza (concordato preventivo e successivo fallimento), il periodo sospetto per la revocatoria fallimentare deve essere calcolato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione della prima domanda di concordato. Di conseguenza, la cessione del credito, qualificata come atto solutorio per estinguere un debito e non come semplice garanzia, rientra pienamente nel periodo di inefficacia. Il ricorso del creditore è stato dichiarato inammissibile, confermando l'obbligo di restituire le somme riscosse.
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