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Art. 69 bis L.F.

7 provvedimenti

Revocatoria del factoring: la Cassazione tutela il fallimento
Una società finanziaria ha impugnato la decisione di merito che ha dichiarato inefficaci le cessioni di credito eseguite da un'azienda prima del suo fallimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'orientamento della giurisprudenza in materia. I giudici hanno chiarito che la disciplina della Revocatoria del factoring rende inopponibili i pagamenti ricevuti dal cessionario nell'anno antecedente alla procedura concorsuale. Questa norma si applica indipendentemente dallo scopo pratico del contratto, sia esso di finanziamento o di vendita del credito. La Suprema Corte ha altresì ribadito che il periodo sospetto decorre dall'ammissione alla prima procedura concorsuale e che la conoscenza dello stato di crisi da parte del factor comporta la perdita delle somme incassate, le quali ritornano a disposizione dell'intera massa dei creditori della società fallita.
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Revocatoria fallimentare: pagamenti da terzi revocabili se c’è crisi
Una società creditrice ha ricevuto due pagamenti da terzi per conto di un'impresa debitrice, in seguito a pignoramenti. Successivamente, l'impresa debitrice ha presentato domanda di concordato preventivo, poi sfociata in amministrazione straordinaria. L'amministrazione straordinaria ha chiesto la revoca dei pagamenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società creditrice, confermando la revocabilità dei pagamenti. La Corte ha stabilito che la revocatoria fallimentare opera retroattivamente a partire dalla pubblicazione della domanda di concordato preventivo, in virtù del principio di consecuzione delle procedure, anche se il concordato è stato successivamente dichiarato estinto. I pagamenti eseguiti da terzi in nome e per conto del debitore sono quindi inefficaci.
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Revocatoria fallimentare: nuove regole battono vecchi debiti
Un'azienda creditrice ha impugnato la decisione che accoglieva la revocatoria fallimentare promossa dalla curatela di una società fallita. I pagamenti contestati risalivano al 2004, prima della riforma fallimentare del 2005/2006, mentre il fallimento era stato dichiarato successivamente. La Corte d'Appello aveva applicato la vecchia disciplina in virtù del principio di consecutio tra il concordato preventivo (aperto nel 2005) e il successivo fallimento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda creditrice, stabilendo che, in base alla norma transitoria dell'articolo 150 del decreto legislativo numero 5 del 2006, si applica la nuova legge alle procedure aperte dopo la sua entrata in vigore. Di conseguenza, non rileva la continuità con la precedente procedura per applicare la vecchia normativa, determinando la decadenza dell'azione intrapresa dalla curatela.
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Revocatoria fallimentare: ipoteche nulle col concordato respinto
Il caso riguarda un creditore che aveva iscritto ipoteche giudiziali sui beni di un'azienda poi fallita. Il fallimento ha promosso un'azione di revocatoria fallimentare per rendere inefficaci tali ipoteche. Il creditore sosteneva che il periodo sospetto non potesse retroagire alla data di presentazione di una precedente domanda di concordato in bianco, poiché questa era stata dichiarata inammissibile. La Corte di Cassazione ha invece respinto il ricorso, confermando che il principio di consecuzione delle procedure si applica anche se il concordato preventivo viene rifiutato o abbandonato. Di conseguenza, il calcolo del periodo sospetto per la revocatoria fallimentare parte dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese. Il creditore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Azione di arricchimento: la banca deve restituire
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un istituto di credito a restituire una somma incassata tramite un assegno poco prima della dichiarazione di fallimento di una società. La Corte ha stabilito che, in assenza di una specifica contabilizzazione della somma a decurtazione del debito, l'unica via percorribile per il Fallimento era l'azione di arricchimento senza causa, respingendo le eccezioni della banca sulla competenza e sulla presunta esistenza di altri rimedi legali.
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Revocatoria fallimentare: pagamenti a rischio
Il Tribunale di Venezia accoglie un'azione di revocatoria fallimentare promossa dalla curatela. Annullati pagamenti per €380.000 a un fornitore, poiché eseguiti nel 'periodo sospetto' e con la provata conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore, desunta da ritardi, piani di rientro falliti e comunicazioni via email.
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Revocatoria fallimentare: ipoteca su debito preesistente
Un istituto di credito ha concesso un finanziamento garantito da ipoteca a una società, successivamente fallita. Il Tribunale di Brescia ha applicato la revocatoria fallimentare, annullando la garanzia ipotecaria. La decisione si fonda sul fatto che il finanziamento non era "nuova finanza", ma un'operazione volta a garantire un debito preesistente e non garantito, violando così la parità di trattamento tra creditori. La banca ha quindi visto il proprio credito ammesso al passivo come semplice credito chirografario.
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