Un'azienda creditrice ha impugnato la decisione che accoglieva la revocatoria fallimentare promossa dalla curatela di una società fallita. I pagamenti contestati risalivano al 2004, prima della riforma fallimentare del 2005/2006, mentre il fallimento era stato dichiarato successivamente. La Corte d'Appello aveva applicato la vecchia disciplina in virtù del principio di consecutio tra il concordato preventivo (aperto nel 2005) e il successivo fallimento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda creditrice, stabilendo che, in base alla norma transitoria dell'articolo 150 del decreto legislativo numero 5 del 2006, si applica la nuova legge alle procedure aperte dopo la sua entrata in vigore. Di conseguenza, non rileva la continuità con la precedente procedura per applicare la vecchia normativa, determinando la decadenza dell'azione intrapresa dalla curatela.
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