Un detenuto ha richiesto la liberazione anticipata per otto semestri di carcerazione. Il Magistrato di Sorveglianza ha accordato il beneficio solo per cinque semestri, escludendone tre a causa di sette infrazioni disciplinari, tra cui proteste violente, manomissione di oggetti e inosservanza degli ordini. Il Tribunale di Sorveglianza ha confermato il diniego, evidenziando il rifiuto costante delle regole interne. Il condannato ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che le violazioni fossero lievi e non indicative di un mancato percorso di rieducazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la valutazione della condotta avviene semestre per semestre e la reiterazione di comportamenti scorretti dimostra la mancata adesione all'opera di reinserimento sociale, giustificando la revoca del beneficio.
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