Un Ente Pubblico avvia un pignoramento contro un Cittadino basandosi su una sentenza della Corte dei Conti. Il Cittadino si oppone, sostenendo che l'appello contro quella sentenza avesse causato la sospensione del titolo esecutivo. I giudici di merito ritengono che la procedura esecutiva non si estingua, ma che solo gli atti successivi alla sospensione siano nulli. Il caso arriva in Cassazione, ma prima della decisione, il Cittadino rinuncia al ricorso e l'Ente accetta. La Corte Suprema, quindi, non decide sulla questione giuridica ma dichiara semplicemente l'estinzione del processo, chiudendo la vicenda.
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