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Art. 684 Codice di Procedura Penale

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24 provvedimenti

Ricorso inammissibile: no Cassazione per ordini provvisori
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile contro l'ordinanza provvisoria di un Magistrato di Sorveglianza. Il provvedimento, che negava la detenzione domiciliare provvisoria, ha natura interinale e non è impugnabile direttamente in Cassazione, ma solo dopo la decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza.
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Perpetuatio jurisdictionis: competenza e titolo esecutivo
La Corte di Cassazione chiarisce che, in base al principio di perpetuatio jurisdictionis, il tribunale di sorveglianza inizialmente competente per una richiesta di misura alternativa resta tale anche se sopraggiunge un nuovo titolo esecutivo che modifica la pena. Tuttavia, la decisione deve basarsi sulla nuova situazione, portando alla dichiarazione di inammissibilità se i limiti di pena vengono superati.
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Detenzione domiciliare: no se rifiuti le cure
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un detenuto che chiedeva la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, sottolineando che il rifiuto delle cure mediche da parte del condannato o l'aggravamento auto-procurato delle proprie condizioni impedisce l'accoglimento della richiesta. La Corte ha bilanciato il diritto alla salute con le esigenze di sicurezza, confermando la valutazione di pericolosità sociale del soggetto.
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Impugnazione provvedimento provvisorio: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di un provvedimento provvisorio emesso dal Magistrato di Sorveglianza in materia di detenzione domiciliare. La decisione si fonda sulla natura interinale dell'atto, che non può essere oggetto di ricorso per cassazione, a differenza del provvedimento definitivo del Tribunale di Sorveglianza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione di 3.000 euro.
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