Un detenuto, dopo aver danneggiato una cella e aver firmato un accordo per il risarcimento del danno in carcere, ha tentato di ottenere l'accesso alle fatture di riparazione, sostenendo che i lavori non fossero mai stati eseguiti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il suo ricorso inammissibile, applicando il principio della preclusione processuale. Avendo già accettato la quantificazione del danno, e data la presenza di precedenti decisioni definitive sulla stessa questione, il detenuto non aveva più il diritto di contestare le modalità di ripristino scelte dall'amministrazione penitenziaria.
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