La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice dell'esecuzione. Il ricorrente contestava la competenza di tale organo, sostenendo che la revoca spettasse al giudice della cognizione. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che, se al momento della concessione del beneficio i precedenti penali ostativi non risultavano ancora irrevocabili o documentati nel fascicolo, il potere di revoca spetta correttamente alla fase esecutiva, una volta accertata la violazione dei limiti di legge.
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