La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18922/2024, ha annullato l'ordinanza di un Tribunale di Sorveglianza che negava un beneficio penitenziario a un detenuto. Il detenuto scontava una pena cumulata per vari reati, tra cui uno ostativo (associazione di tipo mafioso). La Corte ha ribadito il principio dello scorporo del cumulo: la pena va virtualmente divisa e, una volta scontata la parte relativa al reato ostativo, il condannato può richiedere i benefici per la pena residua.
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