Un'azienda in grave crisi finanziaria, poi fallita, aveva incaricato una società di factoring di saldare un proprio fornitore, chiedendo di anticipare le somme sulle fatture future. Dopo la dichiarazione di dissesto, il curatore ha promosso l'azione di revocatoria fallimentare per recuperare oltre centomila euro. Il fornitore ha contestato la pretesa, sostenendo che il pagamento fosse stato eseguito con denaro proprio del terzo e tramite modalità ordinarie. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fornitore, qualificando la delegazione di pagamento mediante factoring come un mezzo anomalo di adempimento. Poiché la società di factoring si era rivalsa sulle fatture dell'impresa prima del fallimento, il patrimonio aziendale aveva subito un reale depauperamento a danno della collettività dei creditori. Il fornitore è stato quindi condannato a restituire le somme ricevute alla procedura fallimentare.
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