Un contribuente, in qualità di sostituto d'imposta, ha ricevuto una cartella di pagamento per omesso versamento di IRPEF. La Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso, stabilendo che l'onere della prova della ritenuta d'acconto effettivamente operata, ma non versata, grava sul contribuente stesso. In assenza di prove tracciabili, come la documentazione bancaria, la mera affermazione non è sufficiente a escludere la sua responsabilità.
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