Una società, poi fallita, ottenne un finanziamento fornendo in pegno dei titoli come garanzia. Il Fallimento chiese di invalidare il pegno con una revocatoria fallimentare garanzia. La Corte d'Appello accolse la richiesta, rilevando un divario temporale tra il prestito e la garanzia. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che se finanziamento e garanzia fanno parte di un'unica operazione commerciale, un ritardo tecnico nella formalizzazione della garanzia non la rende non contestuale e quindi non revocabile. La Corte ha anche ribadito che i fatti alla base della causa non possono essere modificati in appello.
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