Un imprenditore del settore pelletteria ha citato in giudizio un'azienda concorrente per l'uso di un marchio ritenuto simile al proprio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che non sussiste la confondibilità dei segni. La decisione sottolinea che una parziale assonanza fonetica e il contesto di un mercato estero non sono, di sé, sufficienti a generare un rischio di confusione per i consumatori. I giudici hanno inoltre ribadito l'importanza di formulare correttamente i motivi di ricorso sotto il profilo processuale.
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