Un inquilino presenta un'opposizione tardiva a convalida di sfratto, sostenendo di non aver ricevuto la notifica perché inviata a un indirizzo errato e quindi inesistente. La Corte di Cassazione, però, respinge il ricorso. I giudici stabiliscono un principio fondamentale: la notifica a un indirizzo non collegato al destinatario non è 'inesistente' ma semplicemente 'nulla'. Questo vizio, tuttavia, viene sanato (cioè corretto) nel momento in cui l'inquilino si presenta in giudizio per fare opposizione. L'atto di opporsi, infatti, dimostra che è venuto a conoscenza del procedimento. Di conseguenza, l'opposizione tardiva basata solo su questo motivo non può essere accolta. L'inquilino perde la causa e lo sfratto viene confermato.
Continua »