Una società conduttrice si oppone a uno sfratto per morosità sostenendo di aver versato per anni un canone in nero, superiore a quello contrattuale, e di essere quindi a credito. La Corte d'Appello, pur ammettendo in linea di principio la prova testimoniale per accordi illeciti, ha ritenuto le testimonianze fornite inattendibili e contraddittorie rispetto alle prove documentali (estratti conto). Di conseguenza, ha respinto l'appello, confermando la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore.
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