Un automobilista fa causa a un'officina per l'installazione di un motore difettoso, scegliendo un tribunale diverso da quello della propria residenza. L'officina chiama in causa il fornitore del pezzo. Quest'ultimo solleva l'eccezione di incompetenza territoriale, chiedendo lo spostamento della causa nel foro del consumatore o presso la propria sede. Il tribunale accoglie la richiesta, ma la Cassazione ribalta la decisione. I giudici chiariscono che il foro del consumatore è un vantaggio rinunciabile dal cliente e non può essere imposto d'ufficio o dalle controparti. Inoltre, il terzo chiamato in garanzia propria non può contestare la competenza se il convenuto principale non lo ha fatto tempestivamente. La causa resta al tribunale scelto dal cliente.
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