Una condomina ha citato in giudizio un'impresa edile presso il tribunale della propria residenza, invocando il foro del consumatore condominio. L'impresa si è opposta, sostenendo la competenza del tribunale del luogo in cui si trova l'immobile. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla condomina, stabilendo che il singolo proprietario, in qualità di consumatore, ha il diritto di avviare la causa presso il foro della propria residenza, anche quando agisce per la tutela di diritti relativi alle parti comuni del condominio.
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