Un contribuente, assolto in sede penale per l'uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ottiene ragione anche nel processo tributario. La Cassazione ha stabilito che la decisione del giudice fiscale, fondata sull'esito del processo penale, non costituisce motivazione apparente, pur vigendo il principio di autonomia tra i due giudizi. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto perché la motivazione della corte di merito, sebbene sintetica, era logica e permetteva di ricostruire l'iter decisionale.
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