Un professionista ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un condominio per compensi non pagati, notificandolo a un amministratore revocato da anni. Successivamente, ha intimato il pagamento della quota pro-quota a un singolo condomino tramite precetto. Il condomino ha proposto un'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva, ma il Tribunale l'ha dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il singolo comproprietario ha il pieno diritto di difendersi autonomamente. Poiché il debito condominiale ricade pro-quota sui singoli proprietari, questi ultimi sono legittimati a proporre opposizione tardiva o opposizione a precetto per contestare l'invalidità del titolo esecutivo notificato a un soggetto privo di rappresentanza. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso del condomino, rinviando la causa al Tribunale.
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