Un lavoratore, dopo aver esercitato nel 1993 l'opzione per rimanere nel pubblico impiego, è stato assunto da un'amministrazione statale solo nel 2010. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19999/2024, ha stabilito che il suo trattamento economico non deve basarsi sulle norme del 2010, ma su quelle del 1993, vigenti all'epoca della scelta. Il ritardo dell'amministrazione genera un diritto al risarcimento del danno, calcolato sulla differenza retributiva. Questo caso è fondamentale per chi affronta un tardivo passaggio al pubblico impiego, affermando il principio che l'inerzia della P.A. non può penalizzare il cittadino.
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