L'Imputato contestava una nuova condanna penale invocando la violazione del divieto di secondo giudizio. Secondo la difesa, la precedente sentenza copriva ogni condotta illecita fino alla data della sua pronuncia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che nei reati permanenti l'ambito del precedente giudicato non si estende automaticamente fino alla data della prima sentenza. Il giudicato copre solo il periodo fino alla reale cessazione della condotta illecita accertata nel processo. Nel caso di specie, l'illecito era cessato con la dichiarazione della Persona Offesa resa il 20 marzo 2019. Pertanto, il nuovo processo per condotte successive non viola il ne bis in idem. L'Imputato deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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