La Corte di Cassazione analizza la legittimità di un secondo decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero dopo che il primo era stato annullato per un co-indagato per carenza di proporzionalità. La Corte annulla l'ordinanza che ha rigettato il ricorso contro il primo decreto, perché il Tribunale del Riesame ha erroneamente fondato la sua decisione sul secondo decreto, violando il principio di correlazione. Tuttavia, respinge il ricorso contro il secondo decreto, chiarendo che non viola il 'ne bis in idem' e che l'acquisizione di email e chat salvate è sequestro di documenti, non intercettazione.
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