L'Imputata, accusata inizialmente di circonvenzione di incapace per aver prelevato cinquantamila euro dal conto della madre, era stata assolta in primo grado perché il fatto non sussiste. Su appello del Fratello (parte civile), la Corte d'Appello ha riqualificato il fatto in appropriazione indebita, dichiarando la donna non punibile per via dei rapporti di parentela. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputata, evidenziando che il mutamento della formula assolutoria le arreca un danno in sede civile. I giudici di legittimità hanno annullato la sentenza con rinvio, stabilendo che la Corte d'Appello ha riqualificato il reato in modo apodittico e senza verificare la tempestività e la legittimazione a presentare la querela, necessaria per procedere per il reato di appropriazione indebita.
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